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Procedure per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 4 Statuto dei Lavoratori su videosorveglianza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato in data 16.04.2012 una comunicazione (Nota 37/0007162) al fine di semplificare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle DTL (Direzioni Territoriali del lavoro), all’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature (es. proxy server) che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4 della Legge 300/70, installati sui luoghi di lavoro.

La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro. 
Le telecamere possono quindi essere montate e installate solo dopo la ricezione dell’autorizzazione: la presenza dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, necessita di previa approvazione.

 

RICHIEDI L'AUTORIZZAZIONE

Ciò in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l’utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali.

Per le attività a rischio rapina (attività nella quali anche l’incolumità del lavoratore è messa in pericolo) l’autorizzazione della DTL può essere rilasciata senza la prassi operativa che prevede un sopralluogo: “il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi”, codesti Uffici potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo.

L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza  dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi  giustificati da  esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.

In questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto a condizione che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze sindacali. Se ciò non è possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all’installazione.

La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l'angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.

Sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.

Si rammenta inoltre che gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy (Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).

Nella pratica dunque si tratterà di verificare se l'installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e, per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.

Per soddisfare quindi i requisiti legislativi si dovrà:

  • indicare con apposita modulistica la presenza delle videocamere;
  • redigere un documento interno sulle motivazioni e la scelta della videosorveglianza nell’area aziendale;
  • informare il personale dipendente raggiungendo un accordo con la RSU aziendale o, in sua mancanza, chiedere l'autorizzazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (che deve essere preventiva all'installazione).

Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, al Ministro del Lavoro.

 

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