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Lavoro: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie. Questo il principio ribadito dal Garante che ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

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In data 10 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha sottoposto al parere del Garante Privacy uno schema di provvedimento recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2016 e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri” insieme al documento “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 coma 1 del D.lgs. 5.08.2015 n. 127”.

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